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Parrocchia Mater Dei.
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Autore: Flavio Peloso

Ecco come procedere secondo il giudizio, concorde, della legge civile e canonica.

Sbattezzo, o meglio,

atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica

mediante l’annotazione nel Registro dei Battesimi

della volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica

 

Mi si è presentato per la prima volta un caso di richiesta di un battezzato nella nostra Parrocchia della cancellazione del suo Battesimo dall'apposito Registro parrocchiale.

  • Come cristiano dico che non è possibile "sbattezzare" perché, nella fede, ritengo che il dono di Dio è irrevocabile e fedele anche di fronte alla volontà umana contraria.
  • Come cittadino osservante delle leggi (e del buon senso) dico che un atto quando è avvenuto non lo si può cancellare come se non fosse avvenuto. Se ne può però far succedere uno diverso.
  • Come parroco dico che sono tentuto a verificare l'effettiva volontà del richiedente e di annotare nel Registro parrocchiale dei Battesimi il suo libero e cosciente atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica.

A fondamento di queste convizioni riporto tre documenti.

 

I

Lettera circolare del 13 marzo 2006 del Pontificio Consiglio per i testi legislativi


ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS  AB ECCLESIA CATHOLICA

Città del Vaticano, 13 marzo 2006

Prot. N. 10279/2006

Eminenza/Eccellenza Reverendissima,

Da tempo, non pochi Vescovi, Vicari giudiziali e altri operatori del Diritto Canonico hanno sottoposto a questo Pontificio Consiglio dubbi e richieste di chiarimento a proposito del cosiddetto actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, di cui ai canoni 1086, § 1, 1117 e 1124 del Codice di Diritto Canonico. Si tratta, infatti, di un concetto nuovo nella legislazione canonica e diverso dalle altre modalità piuttosto “virtuali” (basate cioè su comportamenti) di abbandono “notorio” o semplicemente “pubblico” della fede (cfr. cann. 171, § 1, 4°; 194, § 1, 2°; 316, § 1; 694, § 1, 1°; 1071, § 1, 4° e § 2), circostanze in cui i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche (cfr. can. 11).

Il problema è stato attentamente esaminato dai competenti Dicasteri della Santa Sede al fine di precisare innanzitutto i contenuti teologico-dottrinali di tale actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, e successivamente i requisiti o le formalità giuridiche necessarie perché  esso si configuri come un vero “atto formale” di defezione.

Dopo aver avuto, riguardo al primo aspetto, la decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede ed aver esaminato in sede di Sessione Plenaria l’intera questione, questo Pontificio Consiglio comunica agli Em.mi ed Ecc.mi Presidenti delle Conferenze Episcopali quanto segue:

1. L’abbandono della Chiesa cattolica perché possa essere validamente configurato come un vero actus formalis defectionis ab Ecclesia, anche agli effetti delle eccezioni previste nei predetti canoni, deve concretizzarsi nella:

a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica;
b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione;
c) recezione da parte dell’autorità ecclesiastica competente di tale decisione.

2.  Il contenuto dell’atto di volontà deve essere la rottura di quei vincoli di comunione – fede, sacramenti, governo pastorale – che permettono ai fedeli di ricevere la vita di grazia all’interno della Chiesa. Ciò significa che un tale atto formale di defezione non ha soltanto un carattere giuridico-amministrativo (l’uscire dalla Chiesa nel senso anagrafico con le rispettive conseguenze civili), ma si configura come una vera separazione dagli elementi costitutivi della vita della Chiesa: suppone quindi un atto di apostasia, eresia o scisma.

3.  L’atto giuridico-amministrativo dell’abbandono della Chiesa di per sé non può costituire un atto formale di defezione nel senso inteso dal CIC, giacché potrebbe rimanere la volontà di perseverare nella comunione della fede.

D’altra parte l’eresia formale o (ancor meno) materiale, lo scisma e l’apostasia non costituiscono da soli un atto formale di defezione, se non sono concretizzati esternamente e se non sono manifestati nel modo dovuto all’autorità ecclesiastica.

4.  Deve trattarsi, pertanto, di un atto giuridico valido posto da persona canonicamente abile e in conformità alla normativa canonica che lo regola (cfr. cann.124-126). Tale atto dovrà essere emesso in modo personale, cosciente e libero.

5. Si richiede, inoltre, che l’atto venga manifestato dall’interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa cattolica: Ordinario o parroco proprio, al quale unicamente compete giudicare l’esistenza o meno nell’atto di volontà del contenuto espresso al n. 2.

Di conseguenza, soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo teologico dell’atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito – costituisce l’actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, con le relative sanzioni canoniche (cfr. can. 1364, § 1).

6.  In questi casi, la stessa autorità ecclesiastica competente provvederà perché nel libro dei battezzati (cfr. can. 535, § 2) venga fatta l’annotazione con la dicitura esplicita di avvenuta “defectio ab Ecclesia catholica actu formali”.

7.  Rimane, comunque, chiaro che il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo che è la Chiesa, dato dal carattere battesimale, è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione.

Nella sicurezza che codesto Episcopato, conscio della dimensione salvifica della comunione ecclesiastica, comprenderà bene le motivazioni pastorali di queste norme, profitto delle circostanze per confermarmi con sentimenti di fraterno ossequio
dell’Eminenza/Eccellenza Vostra Reverendissima
dev.mo in Domino

Julián Card. Herranz
Presidente

Bruno Bertagna
Segretario

 

 

II

Indicazioni della C.E.I. sulla procedura da seguire in caso di richiesta di cancellazione del Battesimo


La Conferenza Episcopale Italiana, aggiornando precedenti disposizioni, ha recentemente dato indicazioni ai Vescovi sulla procedura da seguire in tali casi.

Premesso che non è possibile ottenere la cancellazione dell'atto di Battesimo, dal momento che attesta un fatto (il Battesimo) realmente accaduto, è invece obbligatorio, sia dal punto di vista della normativa canonica che di quella civile, procedere all'annotazione, a margine dell'atto di Battesimo, della volontà dell'interessato di non far più parte della Chiesa cattolica. Deve inoltre essere data notizia al richiedente dell'avvenuta annotazione. Tale annotazione poi impone il dovere di non contattare più la persona per comunicazioni di carattere ecclesiale.

La richiesta di cancellazione dal registro dei battezzati (o di non essere più considerati aderenti alla Chiesa cattolica) può configurare un atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, con rilevanti conseguenze quali: esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la confermazione (can. 874 $ 1, 893 $ 1); necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071,  5°; 1124); privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 $ 1,1°); esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1,2°; 915); scomunica latae sententiae (can. 1364 $ 1). Per questo motivo è necessario seguire una procedura ben precisa, informando il fedele delle conseguenze a cui va incontro.

I parroci pertanto sono pregati di attenersi alle seguenti indicazioni:

  1. Una volta ricevuta la richiesta (di solito inviata tramite lettera), il Parroco la trasmetterà alla Cancelleria della Curia vescovile, unitamente alla fotocopia della carta d'identità e al certificato di Battesimo. Qualora il Battesimo non risulti registrato nella Parrocchia, si trasmetta ugualmente la richiesta alla Cancelleria, che provvederà a chiedere all'interessato di fornire indicazioni per rintracciare la Parrocchia di Battesimo.
  2. Se la richiesta viene fatta a voce, ci si accerterà dell'identità del richiedente e lo si pregherà di mettere per iscritto la propria richiesta, che poi, insieme al certificato di Battesimo, verrà trasmessa alla Cancelleria come nel caso precedente.
  3. Il Cancelliere vescovile darà riscontro al richiedente, invitandolo ad un colloquio per spiegare le conseguenze canoniche della separazione dalla Chiesa cattolica.
  4. Una volta che il colloquio abbia dato esito negativo, o nel caso la persona abbia declinato l'invito o sia trascorso inutilmente il termine fissato, l'Ordinario diocesano comunicherà al Parroco l'annotazione della richiesta a margine dell'atto di Battesimo.
  5. Il Parroco procederà all'annotazione secondo la formula indicata dall'Ordinario e darà riscontro dell'avvenuta annotazione alla Cancelleria vescovile, che provvederà a informare il richiedente.
  6. È importante tener presente che la richiesta di non far più parte della Chiesa cattolica è un atto protetto dal segreto d'ufficio e pertanto il Parroco non dovrà farne menzione con altre persone (tantomeno con i familiari del richiedente!). Al segreto d'ufficio sono tenuti anche eventuali collaboratori del Parroco.
  7. Con l'occasione si ricorda che questa annotazione, come pure eventuali variazioni dell'atto di Battesimo (cambio di cognome, rettifica dei dati di nascita, ecc.) devono essere autorizzate dall'Ordinario diocesano con apposito decreto.

 

III

Non si può essere cancellati dal registro dei battezzati

Un cittadino si è rivolto al Garante per chiedere la cancellazione dei suoi dati personali contenuti nei registri dei battezzati, conservati presso un archivio parrocchiale.

Egli aveva scritto una lettera ai responsabili dell’archivio competente, chiedendo la cancellazione dagli elenchi parrocchiali dei battezzati del proprio nome e della data del battesimo ricevuto, motivando tale richiesta con le proprie convinzioni di ateo. I responsabili ecclesiastici avevano risposto di non poter dar corso alla cancellazione, in considerazione del fatto che l’attestazione del battesimo non può essere cancellata in quanto il battesimo si è effettivamente verificato. Avevano, comunque, assicurato di aver allegato la richiesta di cancellazione all’atto di battesimo dell’interessato. Secondo il ricorrente, tale comportamento lederebbe la legge sulla privacy che garantisce ai cittadini il diritto di ottenere non solo l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, ma anche "la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati" (art. 13, comma 1). Questo, anche in considerazione del fatto che il ricorrente aveva interrotto ogni rapporto con la Chiesa cattolica da oltre quarant’anni e non vi sarebbe stata, dunque, alcuna ragione tale da giustificare la conservazione dei suoi dati. La mancata cancellazione dei dati e delle "tracce" del battesimo, inoltre, avrebbe leso, secondo l’interessato, il suo "diritto all´oblio" e il suo diritto a tutelare la propria identità.

Il collegio del Garante ha dichiarato infondato il ricorso sotto diversi profili.

Il primo riguarda il fatto che un cittadino può chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o eventualmente l’integrazione solo qualora si tratti di dati inesatti o incompleti e nel caso in questione non si può parlare di inesattezza o incompletezza dei dati.

Il secondo profilo attiene alla vera e propria cancellazione dei dati. Questa può essere richiesta solo quando i dati siano trattati in violazione di legge, oppure quando la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e utilizzati. Anche in questo caso, i dati relativi all´avvenuto battesimo del ricorrente non risultano trattati in violazione di legge e rientrano nelle attività pertinenti alla confessione religiosa.
Per quanto riguarda, in particolare, la conservazione dei dati, l´Autorità ha precisato che il battesimo è anche un atto giuridico costitutivo che segna l´ingresso di una persona nella Chiesa cattolica e la sua registrazione non costituisce solo un dato relativo all´aderente, ma rappresenta un aspetto della vita dell´organismo ecclesiale.

In altre parole, la Chiesa, al pari, ad esempio di quanto può avvenire per vari organismi associativi (partiti, sindacati, associazioni ecc.), non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l´ha riguardata, se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà.

La questione, ha sottolineato il Garante, assume anche un rilievo particolare in considerazione del fatto che i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica e, quindi, di un ordinamento "indipendente e sovrano" rispetto a quello dello Stato italiano, così come previsto dall´art. 7 della Costituzione.

L´aspirazione degli interessati, dunque, a vedere correttamente rappresentata la propria attuale immagine riguardo alle convinzioni originarie o a quelle dei genitori, può, semmai, essere adeguatamente soddisfatta da misure diverse dalla pura e semplice cancellazione.

In questa prospettiva, tenuta ferma la necessità di rendere comunque inequivocabile la volontà dell´interessato di dare una esatta rappresentazione di sé, il Garante ha suggerito alcune modalità pratiche attraverso le quali soddisfare tale esigenza. In alcuni casi l’interessato potrà richiedere, ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato contenuto nel registro; in altri, potrà, invece, richiedere di allegare agli atti la propria motivazione.
Il Garante ha anche evidenziato come dalla volontà dell’interessato di abbandonare una determinata comunità discenda l’impossibilità di continuare a considerare la persona in questione come appartenente al gruppo, all´associazione o, come nel caso specifico, alla confessione religiosa. In questa prospettiva, risulta impedita la possibilità di continuare a considerare la persona fra gli aderenti alla comunità in caso, ad esempio, di eventuali attività, anche di tipo statistico, che debbano essere compiute successivamente a detta manifestazione di volontà.

L’Autorità ha, pertanto, concluso affermando che il registro di battesimo, in riferimento ad una persona che si dichiari ateo, non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, ma documenta un fatto realmente avvenuto.
Resta, peraltro, impregiudicato il diritto del ricorrente a far integrare questa documentazione che lo riguarda, anche senza dover specificare le motivazioni che sono alla base della sua richiesta.

Roma, 28 settembre 1999

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